Dissegna Logistics

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Condizioni Generali

CONDIZIONI GENERALI SERVIZI F.LLI DISSEGNA SRL.

 

  1. Condizioni generali del contratto di trasporto.

Art. 1. Rispetto della normativa.

1.1. La stipulazione dei contratti di trasporto con Dissegna  in qualità di Vettore iscritto all’Albo degli Autotrasportatori avverrà, salvo contratti scritti individuali, sulla base delle seguenti condizioni generali e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 286/05 e s.m.i. e compatibilmente alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui agli artt. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico), 167 (trasporto di cose su veicoli e rimorchi) e 174 (durata di guida) del Codice della Strada (d.lgs. 285/92).

1.2. Il Cliente si impegna ad impartire a Dissegna istruzioni compatibili con il rispetto di tali normative, sia per quanto attiene i quantitativi di merce caricati su ogni singolo mezzo, sia per quanto attiene alla tempistica della consegna.

1.3. Dissegna, in caso di forza maggiore (controllo del carico, verifiche ispettive, amministrative, doganali e fiscali) o di interruzione del trasporto per caso fortuito o forza maggiore, è autorizzato a fare custodire la merce a spese del Cliente. La Dissegna ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 2 – Identificazione delle merci trasportate

2.1. La quantità e qualità delle merci da trasportare verrà individuata nei singoli ordini di trasporto.

Dissegna si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Cliente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto.

Art. 3. Luogo di consegna e di riconsegna delle merci.

3.1. Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Dissegna   la conferma di richiesta di trasporto relativa ad ogni singolo incarico, nonché, a indicare con precisione, ai sensi dell’art. 1683 c.c.: luogo di presa in carico della merce, luogo di destinazione della merce, dati del destinatario, natura, peso, quantità e numero delle cose da trasportare, tipologia, eventuali prescrizioni particolari relative al trasporto.

Art. 4. Corrispettivo.

4.1. A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Cliente è tenuto a corrispondere a Dissegna il corrispettivo che verrà concordato di volta in volta attraverso la trasmissione da parte di Dissegna di un’offerta e l’accettazione anche tacita del Cliente, che si esplicita nel conferimento dell’incarico, oltre ad accessori di legge (salvo specifica tariffa concordata tra le parti).

4.2. Il pagamento dovrà avvenire nel termine di 30 giorni dall’emissione della fattura a meno che non vengano concordati termini diversi.

Dal termine di 31 giorni dalla data di emissione della fattura, il Committente sarà tenuto a corrispondere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, gli interessi di mora nella misura di legge, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di recupero.

4.3. Dissegna ha diritto di ritenzione sulle cose trasportate per i propri crediti.

Art. 5. Utilizzo di sub-vettori.

5.1. Nel caso in cui, per l’espletamento del proprio incarico, Dissegna   debba ricorrere a sub-vettori, la medesima assumerà gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub – vettore, rispondendo direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell’art. 83- bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 113, e successe modificazioni.

Art. 6. Responsabilità del vettore.

6.1. Dissegna non potrà opporre alcuna limitazione di responsabilità nel caso in cui la perdita o l’avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave dello stesso o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, ivi compresi eventuali sub-vettori.

E’ esclusa la responsabilità di Dissegna per caso fortuito o forza maggiore o allorché il pregiudizio derivi da informazioni inesatte o reticenti del mittente e/o dalle caratteristiche proprie del bene affidato a Dissegna per il trasporto.

6.2. La responsabilità di Dissegna come Vettore sarà disciplinata come segue:

A – Trasporto terrestre

Trasporto nazionale: ove il trasporto debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità della detta società, a qualsivoglia titolo sia esso contrattuale od extracontrattuale, per perdite od avarie alle merci trasportate sarà convenzionalmente limitata alla somma di euro 1,00 per ogni kg di merce perduta od avariata.

Trasporto internazionale: nell’ipotesi di trasporto di merci su strada in cui il luogo di ricevimento della merce e quello contrattualmente previsto per la riconsegna siano situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR), la responsabilità della Dissegna sarà disciplinata dalla suddetta convenzione. La responsabilità della stessa società per perdita od avaria alle merci trasportate, sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale, non potrà eccedere la somma di DSP 8,33 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

B – Trasporto aereo

Trasporto nazionale: ove il trasporto aereo debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, e comunque nel caso in cui non trovi applicazione la Convenzione di Varsavia, la responsabilità della detta società sarà disciplinata dal Codice della Navigazione e non potrà comunque eccedere la somma di euro 15 per Kg. di merce caricata.

Trasporto internazionale: nell’ipotesi di trasporto aereo internazionale, la responsabilità della Dissegna sarà disciplinata dalla Convenzione di Varsavia del 1929. La responsabilità della stessa società – sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale – per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà pertanto eccedere la somma di DSP 17 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

C – Trasporto marittimo

Trasporto nazionale: ove il trasporto marittimo debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Dissegna. sarà disciplinata dal Codice della Navigazione. II risarcimento dovuto, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, dalla stessa società per perdite od avarie alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di euro 100 per ciascun collo.

Trasporto internazionale: nell’ipotesi di trasporto marittimo internazionale, la responsabilità della Dissegna sarà disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924. La responsabilità della detta società – sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale – per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unita perduta o danneggiata ovvero 2 Dsp. per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

D – Trasporto ferroviario

Trasporto Nazionale: ove il trasporto ferroviario debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Dissegna. sarà disciplinata dalle previsioni del d.p.r. 10 aprile 1961 n. 98 e successive modificazioni. n risarcimento dovuto dalla stessa società, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, non potrà eccedere la somma di euro 7,5 per ogni Kg. di peso netto danneggiato o mancante. Trasporto Internazionale: nell’ipotesi di trasporto ferroviario internazionale, la responsabilità della detta società sarà disciplinata dalla Convenzione di Berna del 1980. La responsabilità de qua – sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale

– per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma 17 Dsp. per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

E – Trasporto multimodale o misto

Nell’ipotesi in cui il trasporto sia eseguito utilizzando mezzi di trasporto diversi, la responsabilità diDissegna sarà disciplinata dalle condizioni della FIATA, Multimodal Transport Bill of Lading.

La responsabilità della detta società- sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale – per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unità perduta o danneggiata ovvero 2 dsp. per ogni Kg. lordo di merce perduta od avariata.

Nel caso in cui un container, un pallet o un simile mezzo di trasporto siano stati caricati con più di un collo o più di una unita di carico, i colli o le altre unita di carico espressamente dichiarati nel documento di trasporto saranno considerati come singolarmente caricati in tali mezzi di trasporto.

Art.7. Adempimento da parte di Dissegna   degli obblighi connessi all’operato dei conducenti.

7.1. Dissegna dichiara, con riferimento all’operato dei propri conducenti, l’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

7.2. Dissegna si impegna ad eseguire i servizi di trasporto che le verranno affidati utilizzando esclusivamente personale qualificato in regola con le vigenti leggi del settore.

 

  1. Condizioni generali dei servizi Deposito & Logistica

Art. 8- Obblighi e responsabilità dell’operatore logistico Dissegna.

8.1. Nell’accettare l’incarico la Dissegna si impegna:

  1. a svolgere la propria attività con diligenza e professionalità;
  2. ad adeguata copertura assicurativa per i propri rischi di responsabilità civile inerenti all’incarico affidatogli nonché per il personale operativo;
  3. a predisporre i locali in modo che la zona di magazzino contenente i prodotti di diversa tipologia rimangano separati, in special modo che i prodotti pericolosi rimangano separati dagli altri prodotti;
  4. a predisporre i locali, i mezzi, gli strumenti, gli impianti, le attrezzature e le risorse necessari per far sì che i servizi a lui affidati vengano eseguiti in conformità a quanto definito tra le parti e che, in ogni fase del ciclo logistico-distributivo:
  5. affinché vengano utilizzate le migliori e più opportune tecnologie in relazione al tipo di attività da svolgere ed al tipo di merce da trattare;
  6. affinché vengano utilizzati i sistemi e le procedure organizzative idonei alla migliore organizzazione del servizio;
  7. affinché vengano applicati standard di qualità certificati;
  8. affinché vengano emessi i documenti idonei a soddisfare le necessità del Cliente in conformità alla tipologia di prodotti;
  9. ad occuparsi della formazione e informazione dei lavoratori, sia in merito alle procedure operative, sia ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
  10. a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti per legge, nonché a versare all’erario le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e l’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, nonché a versare i contributi previdenziali e assicurativi dovuti per legge agli enti competenti.

8.2. In particolare, Dissegna, nel caso di affidamento di prodotti biologici, si impegna a:

  1. operare in conformità al Regolamento CE 834/2007 e s.m.i.;
  2. formare ed informare i propri dipendenti in materia di normativa biologica;
  3. conservare e movimentare i prodotti biologici confezionati separatamente da quelli convenzionali e applicare qualsiasi tipo di precauzione necessaria al fine di evitare possibili contaminazioni;
  4. assicurare l’immediata identificazione dei prodotti biologici all’interno dei magazzini;
  5. effettuare tutte le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione dei magazzini secondo quanto previsto dal Reg. 834/2004 e dal Manuale HACCP, conservando la relativa documentazione;
  6. rispettare le indicazioni di controllo segnalate nel piano HACCP del Cliente, per le quali Dissegna ha ricevuto e riceverà informazioni dal Depositante;
  7. consentire l’accesso al deposito e la verifica dei prodotti biologici ogniqualvolta sia necessario non solo agli operatori del Cliente, ma anche ai verificatori dell’Ente Certificatore nonché agli incaricati dei laboratori di analisi ecc.

Art. 9. Movimentazione delle merci.

9.1. La movimentazione delle merci all’interno del deposito è di competenza esclusiva di Dissegna o di suoi appaltatori. Dissegna è libera di adottare le soluzioni ritenute più opportune per lo stoccaggio, la movimentazione e la gestione delle informazioni nel pieno rispetto degli impegni assunti con il Cliente.

9.2. Tutte le operazioni verranno eseguite all’interno di magazzini coperti, chiusi e dotati di sistema antincendio e antifurto.

Art. 10. Prodotti pericolosi.

10.1. Il Cliente dovrà fornire a Dissegna tutte le informazioni utili per una corretta conservazione e custodia dei prodotti consegnati, dichiarando in ogni caso che non saranno consegnati prodotti pericolosi, preziosi, radioattivi, diretti all’attività terroristica, né rifiuti di ogni genere.

10.2. Resta esclusa la responsabilità di Dissegna per caso fortuito o forza maggiore o allorché il pregiudizio derivi da informazioni inesatte o reticenti del Cliente o dalle caratteristiche proprie del bene affidato.

Art. 11.  Allestimento degli ordini.

Dissegna provvederà all’allestimento degli ordini dei prodotti depositati trasmessi dal Cliente in modo da soddisfare le diverse esigenze di fornitura. Qualora accerti l’indisponibilità parziale o totale dei prodotti ordinati, Dissegna provvederà comunque all’evasione parziale dandone immediata comunicazione al Cliente.

Art. 12 . Inventari.

Dissegna si impegna ad effettuare ed a trasmettere al Cliente con periodicità concordata tra le parti, le risultanze degli inventari fisici dei colli giacenti nel deposito.

Le eventuali differenze tra fisico e contabile dovranno essere supportate documentalmente.

Art.13. Termini di pagamento.

13.1. Le fatture della Dissegna saranno emesse a cadenza mensile. Il pagamento dovrà essere effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data di fattura a meno che non vengano concordati termini diversi.

13.2. Dal termine di 31 giorni dalla data di emissione della fattura, il Committente sarà tenuto a corrispondere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, gli interessi di mora nella misura di legge, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di recupero.

13.3. Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviata agli uffici della società, accompagnata delle relative eccezioni.

13.4. Dissegna potrà esercitare il diritto di ritenzione sulle merci depositate.

Art.14. Responsabilità del depositario.

14.1. Dissegna sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni assunte e, in particolare della perdita, e/o dell’avaria delle merci a lui affidate per lo svolgimento dello stesso, dallo scarico dei prodotti dai mezzi alla consegna degli stessi prodotti, così come a lui consegnati, al trasportatore.

14.2. L’operatore risponde dei prodotti distrutti / oggetto di furto / mancanti per sua colpa o dolo al valore dei medesimi come risultante nella fattura di acquisto.

14.3. Tutte le anomalie constatate da Dissegna allo scarico dovranno essere oggetto di riserve al trasportatore e comunicate tempestivamente al Cliente.

14.4. La responsabilità di Dissegna resterà comunque esclusa per fatti a lui non imputabili, da mancanze /danni non evidenti al momento dello scarico, o per cause di forza maggiore.

14.5. Dissegna  è l’unico responsabile della retribuzione dei propri lavoratori nonché dei versamenti previdenziali e assistenziali dovuti per legge; in forza della solidarietà tra appaltante/ appaltatore nelle esternalizzazioni di quanto dovuto ai lavoratori per retribuzione e contributi, Dissegna  si obbliga a manlevare e tenere indenne il Cliente – Committente di qualunque somma lo stesso debba versare in forza di tale obbligazione solidale, nonché a tenere indenne e manlevare il Cliente – Committente di quanto lo stesso fosse tenuto a versare ai sensi dell’art. 35 comma 28 DL 4/07/2006, sostituito dal comma 5-bis dell’art. 2 del DL 16/2012, aggiunto in sede di conversione con legge 26/03/2012 n. 44, a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, nonché di qualunque altra somma a titolo di indennizzo o sanzioni civili.

Art. 15. Assicurazione.

Dissegna ha stipulato e si impegna a conservare presso primaria compagnia assicurativa la copertura dei rischi per furto, incendio delle merci affidategli, nonché per responsabilità civile verso terzi, i cui costi saranno parzialmente addebitati al Cliente.

 

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I SERVIZI

Art. 16 – Legge applicabile e Foro competente.

16.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti concordano che si applica la legge italiana.

16.2. Ciascuna Parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti la preparazione e la stipula del presente mandato e dei relativi allegati, nonché per le proprie spese per consulenti legali, fiscali e aziendali in genere.

16.3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

Art. 17Clausola di conformità al D. Lgs. 231/2001

17.1. Le Parti dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto del/i (rispettivi) ” Modello/i di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001″ (di seguito ‘Modello/i’) (ove il Cliente non sia in possesso del Modello, vale il rispetto del solo Modello adottato da F.lli Dissegna Srl).

17.2. Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel/i Modello/i, per quanto ad esso applicabili e ad informare tempestivamente i rispettivi Organismi di Vigilanza di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui vengano a conoscenza nell’esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D.Igs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della società.

17.3. Le Parti concordano che la violazione del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento e giusta causa di recesso dal presente accordo.

Art. 18 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

18.1. Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679, Dissegna informa il Cliente che i dati che lo riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per finalità amministrative, gestionali, commerciali, promozionali e per garantire il corretto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente Contratto. I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza adottate ai sensi del citato regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e la loro incompleta o inesatta indicazione potrà comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto disciplinato dal presente Contratto.